Organi collegiali
Gli Organi Collegiali rappresentano il luogo in cui i vari soggetti coinvolti nella scuola possono partecipare attivamente alla vita della scuola stessa.
Sono organizzati su due livelli:
- quelli che operano a livello di istituzione scolastica;
- quelli che operano a livello provinciale.
Essi costituiscono il più importante strumento di democrazia a disposizione dei responsabili della gestione della scuola.
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Organi collegiali della scuola
Gli organi collegiali all'interno di ogni singola scuola a carattere statale sono i seguenti:
- i Consigli di classe
- il Collegio dei docenti
- il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
- il Consiglio di istituto
- il Comitato dei genitori
- il Comitato degli studenti (limitatamente alle scuole secondarie di II grado)
Essi concorrono alla gestione dell’offerta formativa.
Per conoscere composizione e funzioni di questi organi, consulta la Legge provinciale n. 20/1995.
Gli organi collegiali dei Circoli di scuola dell’infanzia sono i seguenti:
- il Consiglio di circolo
- il Collegio insegnanti
- il Comitato della scuola dell'infanzia
Analogamente agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche essi concorrono alla gestione dell’offerta formativa.
Per conoscere composizione e funzioni di tali organi, consulta la Legge provinciale n. 36/1976.
Organi collegiali a livello provinciale
Gli organi collegiali che operano a livello provinciale sono:
- Il Consiglio scolastico provinciale
- la Consulta provinciale dei genitori
- la Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse
Si tratta di organi consultivi e/o propositivi dell'Amministrazione scolastica provinciale.
Il Consiglio scolastico provinciale è l'organo consultivo dell'Amministrazione provinciale. Esso è infatti chiamato ad esprimere pareri obbligatori sulle più rilevanti questioni riguardanti la scuola, oltre che a formulare proposte su argomenti di propria competenza per legge. Il Consiglio è anche l'organo più rappresentativo della scuola locale, essendo composto dai referenti politici e istituzionali (membri di diritto), da rappresentanti delle varie componenti scolastiche (membri eletti) e da rappresentanti della comunità territoriale ed economica di riferimento (membri designati) di tutti e tre i gruppi linguistici. Il Consiglio scolastico si articola in una assemblea plenaria, un direttivo denominato Giunta esecutiva, tre Sezioni (italiana, tedesca e ladina) che trattano temi riguardanti esclusivamente la scuola di riferimento, tre Consigli del personale docente e tre Consigli del personale dirigente (uno per scuola di riferimento) che si esprimono in merito allo stato giuridico del personale.
Composizione
L'assemblea plenaria è composta da:
- gli assessori provinciali competenti in materia, o loro delegati;
- il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, o loro delegati;
- sette rappresentanti del personale ispettivo e direttivo delle scuole pubbliche, eletti dalle corrispondenti categorie, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola;
- ventisette rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole pubbliche, eletti dal corrispondente personale, assicurandosi la rappresentanza dei diversi gradi di scuola e riservandosi due seggi al personale insegnante di seconda lingua
- un rappresentante eletto del personale collaboratore all'integrazione;
- un rappresentante eletto del personale amministrativo in servizio presso le scuole pubbliche;
- sette rappresentanti eletti dei genitori degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie;
- cinque rappresentanti eletti degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
- un docente di religione designato dall'Ordinariato diocesano;
- un docente della formazione professionale;
- due rappresentanti dei comuni;
- un rappresentante del mondo dell'economia ed uno del mondo del lavoro;
- un docente delle scuole paritarie;
- un rappresentante della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano;
- un rappresentante dei convitti dell'Alto Adige.
Il Consiglio scolastico provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica quattro anni scolastici.
Per conoscere le competenze del Consiglio scolastico provinciale, consulta la Legge provinciale n. 24/1996.
Normativa
Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 22 luglio 1997
La Consulta Provinciale dei Genitori per la scuola in lingua italiana è un organo essenzialmente propositivo. Il compito assegnatole dalla Legge è infatti quello di formulare proposte che possano essere utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola, sia all'Amministrazione provinciale che agli Enti locali.
La Consulta provinciale dei genitori è composta dai genitori eletti come rappresentanti dei circoli di scuola dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie e delle scuole professionali (uno per singola direzione) e nominati dal Sovrintendente scolastico. L'incarico dura tre anni scolastici.
Di seguito l'elenco aggiornato dei componenti:
Componenti Consulta provinciale genitori
Per informazioni e chiarimenti, contattare la segreteria del Consiglio Scolastico Provinciale, come indicato a fondo pagina.
La Consulta provinciale degli Studenti e delle Studentesse per la scuola in lingua italiana, analogamente alla Consulta provinciale dei genitori, è un organo avente il compito di formulare proposte utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola, sia all'Amministrazione provinciale che agli Enti locali.
La Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse è composta dagli studenti e dalle studentesse eletti/e rappresentanti delle scuole secondarie di II grado pubbliche e paritarie e delle scuole professionali (due per singola direzione) e nominati/e dal Sovrintendente scolastico. I/Le singoli/e rappresentanti durano in carica tre anni scolastici.
Di seguito l'elenco dei componenti aggiornato:
Componenti della Consulta Provinciale Studenti e Studentesse
- Legge provinciale n. 20 del 18 ottobre 1995 "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche"
- Legge provinciale n. 36 del 17 agosto 1976 "Ordinamento per le scuole per l'infanzia"
- Legge provinciale n. 24 del 12 dicembre 1996 – Consiglio scolastico provinciale
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 22 del 2 luglio 1997 "Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale"
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Legge provinciale n. 20 del 22 ottobre 1993, n. 17 "Disciplina del procedimento amministrativo"
Intendenza scolastica italiana
Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
Via del Ronco 2
39100 Bolzano
Valentina da Tos
Referente per l'ufficio Ordinamento e progettualità scolastica
Via del Ronco 2
39100 Bolzano