Orario di lavoro
L’orario di insegnamento nelle scuole primarie per i docenti di classe, sostegno ed educazione motoria è pari a 22 ore settimanali, mentre per i docenti di seconda lingua e di religione l’orario di insegnamento è pari a 20 ore settimanali (art. 5 del T.U. 23.04.2003).
L’orario di insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado è di 20 ore settimanali (art. 6 del T.U. 23.04.2003).
Per tutti i docenti sono previste inoltre le attività funzionali all'insegnamento da svolgere fino a 220 ore annue (art. 8 del T.U. 23.04.2003).
Ogni anno il personale docente, secondo le modalità ed i termini indicati nella Circolare del Direttore provinciale scuole, può presentare domanda di:
- rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
- articolazione pluriennale dell’orario di lavoro (anno sabbatico)
- riduzione dell’orario di insegnamento prima del pensionamento (pre-pensionamento)
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- Circolare del Direttore provinciale scuole - a.s. 2025/26
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal CCP 23.04.2003 (art.14) per il personale docente.
Lavoro a tempo parziale:
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentato dall'art. 14 del Testo Unico dei CCP. di data 23.04.2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta in misura non inferiore al 30% e non superiore al 90% del lavoro a tempo pieno.
La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.
Part-time su biennio scolastico:
Tale forma di part-time è regolamentato dall'art. 14, comma 10 del Testo Unico dei CCP. di data 23.04.2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Può essere richiesto dal personale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni.
Il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico.
La prestazione di lavoro prevista nel biennio verrà svolta in un solo anno scolastico.
Rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole:
Il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole è regolamentato all'art. 31, allegato 4, del Testo unico dei CCP d.d. 23.04.2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale docente avente diritto alla suddetta aspettativa per prole può optare per un lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% del lavoro a tempo pieno.
La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico.
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- Modello A: richiesta tempo parziale o rientro a tempo pieno
- Modello B: richiesta tempo parziale articolato su biennio scolastico
- Modello C: richiesta tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole
L'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro è disciplinata del CCP del 23.04.03 (art.16).
Il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:
a) dal quarto anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni
b) dal terzo anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni
c) dal primo anno scolastico in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni
Durante il periodo quinquennale spetta un trattamento economico ridotto dell'80%.
Per ogni anno scolastico, un numero di docenti (non superiore al 5%) può fruire dell'anno sabbatico dell'organico provinciale a livello di singola Intendenza scolastica.
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- Modello D: richiesta per la concessione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico)
La riduzione dell'orario di insegnamento è disciplinata dal T.U. art.15 CCP del 23.04.2003 (sostituito dall'art. 1 del CCP del 15.04.2014).
Il personale docente ed equiparato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia, una riduzione dell'orario di insegnamento fino a non meno del 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno.
Per l'orario rimanente il docente può essere utilizzato in altre attività didattiche ovvero in altre attività funzionali all'insegnamento. A tal fine, il personale presta per ogni ora d'insegnamento, 1,9 ore di servizio.
La richiesta di riduzione di orario deve essere presentata insieme alla domanda di collocamento a riposo.
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- Modello E: richiesta riduzione dell’orario di insegnamento fino a non meno del 75%
- Domanda cessazione per riduzione orario dal servizio
Contatti
Ufficio Amministrazione scolastica